Norme per la detenzione, la conduzione degli animali d'affezione e l'integrità del decoro urbano

Disciplina degli obblighi di custodia, identificazione e igiene pubblica.
Data:

10/02/2026

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Si avvisano i cittadini che è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 10 febbraio 2026 avente ad oggetto "Norme per la detenzione, la conduzione degli animali d'affezione e l'integrità del decoro urbano. Disciplina degli obblighi di custodia, identificazione e igiene pubblica".

Nello specifico, premesso che è obiettivo prioritario di questa Amministrazione armonizzare il diritto alla detenzione di animali da compagnia con il preminente interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini e alla salubrità dell'ambiente, garantendo che il rapporto tra l'uomo e l'animale si svolga nel pieno rispetto delle norme di igiene e del decoro urbano, nonché della tutela dei beni comuni e del patrimonio architettonico del Comune, si è ritenuto necessario disporre la seguente regolamentazione:

1) È fatto obbligo di provvedere all'identificazione e alla contestuale registrazione degli animali nell'Anagrafe Canina Regionale, mediante l’applicazione del microchip, entro i termini previsti dall’art. 12 della L.R. 47/2013.

2) Nelle vie, piazze, marciapiedi, giardini e ogni altro luogo pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50.

3) Il conduttore deve essere munito di idonea museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta delle Autorità.

4) I cani di indole aggressiva devono essere costantemente muniti di solida museruola a canestro e condotti con guinzaglio corto.

5) L'accesso agli esercizi pubblici è interdetto laddove le merci siano esposte ad altezza inferiore a cm 60 dal suolo o qualora il gestore ne segnali il divieto all'ingresso.

6) È fatto obbligo di asportare immediatamente le deiezioni solide depositate su aree pubbliche o aperte al pubblico, provvedendo alla raccolta mediante sacchetti idonei e al successivo smaltimento nei contenitori portarifiuti.

7) È fatto obbligo di munirsi di appositi contenitori d'acqua (senza detergenti) e di provvedere all'immediato lavaggio della superficie interessata dalle deiezioni liquide dell'animale, con particolare riguardo a muri perimetrali di edifici, ingressi di esercizi commerciali, portici e arredo urbano.

8) È fatto divieto di lasciare gli animali incustoditi o vaganti.

9) La detenzione degli animali deve avvenire nel rispetto delle norme di benessere animale, garantendo spazi adeguati, nutrimento e protezione; è vietato tenere gli animali costantemente legati a catena o in condizioni di isolamento sociale.

10) Le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) o dalle specifiche norme della L.R. 47/2013.

A cura di

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Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 10/02/2026 22:50

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